Art. 51-noviesSanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Testo vigente dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art51novies · fonte su Normattiva