Art. 51-novies — Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Testo vigente dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva