Art. 51-octies — Applicazione delle sanzioni amministrative
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1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Testo vigente dal 1 luglio 2018 al 1 febbraio 2022 · versione 7 su Normattiva