Art. 51-quaterPrescrizione del diritto al risarcimento del danno

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Testo vigente dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art51quater · fonte su Normattiva