Art. 51-quater — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Testo vigente dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva