Art. 101 c.p.i.
Costitutore
Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
- a)la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta';
- b)la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
- c)l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva