Art. 106 c.p.i. — Stabilita'
La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva