Art. 165 c.p.i.
Dichiarazione del costitutore
Il costitutore dichiara che:
- a)la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;
- b)ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
- c)s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato a consentire l'esame della stessa;
- d)e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
- e)rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva