Art. 110 c.p.i.
Diritto morale
Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta' vegetale puo' essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva