Art. 113 c.p.i. — Decadenza del diritto
Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu' effettivamente soddisfatte. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:
- a)non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta';
- b)non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
- c)non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva