Art. 112 c.p.i. — Nullita' del diritto
Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
- a)le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
- b)le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
- c)il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva