Art. 126 c.p.i. — Pubblicazione della sentenza
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L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 22 giugno 2018 · versione 0 su Normattiva