Art. 128 c.p.i.
Consulenza tecnica preventiva
Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva