Art. 131 c.p.i. — Inibitoria
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Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 22 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva