Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo «rito societario» introdotta con decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Denunciato eccesso di delega sotto più profili - Prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale della legge delega - Rapporto di subordinazione logica tra le questioni proposte - Ammissibilità della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, promosso dal Tribunale di Napoli, è ammissibile la prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002, secondo la prospettazione del rimettente che, ne costituirebbero la base giuridica, posto che i quesiti di costituzionalità sono in rapporto di subordinazione logica. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 14/2003 e n. 273/2002.
Riguarda ancheart. 15 legge 273/2002art. 16 legge 273/2002
Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo «rito societario» introdotta dal decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Esorbitanza dai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori questioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, censurato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, premesso che la norma censurata rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005, nessuno dei principi e criteri direttivi della legge delega permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato ad introdurre una sostanziale innovazione del regime vigente stabilendo, per la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem , mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento. Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002.
Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui ne prevede l'assoggettamento al nuovo «rito societario» - Previsione ulteriore concernente l'assoggettamento al medesimo rito dei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti la proprietà industriale di competenza del giudice ordinario e, in generale, in materia di competenza delle sezioni specializzate - Illegittimità costituzionale consequenziale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, premesso che la norma in questione rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005, nessuno dei principi e criteri direttivi della legge delega permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato ad introdurre una sostanziale innovazione del regime vigente stabilendo, per la disciplina processuale delle controversie in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale per le materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem , mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento.
Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Assoggettamento al c.d «rito societario» di cui al d.lgs. n. 5 del 2003 - Denunciato eccesso di delega - In subordine: lamentata mancanza dei principi e criteri direttivi nella legge delega - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e, in via subordinata, degli artt. 15 e 16 delle legge 12 dicembre 2002, n. 273. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 170 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 134, comma 1, sia nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 5 del 2003, sia nella parte in cui stabilisce l'applicabilità del rito societario anche nei procedimenti in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ex legge n. 287 del 1990 ed in generale nelle materie di competenza delle sezioni specializzate. - V., citata, sentenza n. 170/2007.
Riguarda ancheart. 15 legge 273/2002art. 16 legge 273/2002