Art. 185 c.p.i. — Raccolta dei titoli di proprieta' industriale
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I titoli originali di proprieta' industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato. ((2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:)) ((dell'inventore o)) Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono ((riuniti in apposite raccolte)). ((Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.)) Una copia certificata conforme del titolo di proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.
Testo vigente dal 2 settembre 2010 al 31 dicembre 2023 · versione 10 su Normattiva