Art. 187 c.p.i.Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

  • a)domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';
  • b)domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
  • c)registrazioni;
  • d)registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
  • e)rinnovazioni;
  • f)domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.
  • f-bis)domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
  • f-ter)sentenze di cui all'articolo 197, comma 5.
  • f-quater)le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art187 · fonte su Normattiva