Art. 170 c.p.i.
Esame delle domande
L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:
- a)per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
- c)per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;
- e)per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale. (( 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b))) L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
- a)un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
- b)un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
- c)un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
- d)un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7. ((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali ((...)).
Testo vigente dal 23 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva