Art. 2 c.p.i.
Costituzione ed acquisto dei diritti
I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, ((i segreti commerciali)), le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Testo vigente dal 22 giugno 2018, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva