Art. 209 c.p.i. — Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili professionali oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva