Art. 222 c.p.i.
Tariffa professionale
Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d). Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva