Art. 230 c.p.i.
Pagamento incompleto od irregolare
Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. ((La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare)). Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131.
Testo vigente dal 23 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva