Art. 233 c.p.i.
Nullita'
I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge anteriori. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva