Art. 29 c.p.i.
Oggetto della tutela
Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una localita', quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva