Art. 31 c.p.i.
Oggetto della registrazione
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva