Art. 79 c.p.i.
Limitazione
Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. (( Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. )) (( Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute. )) L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.
Testo vigente dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva