Art. 81 c.p.i. — Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro
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E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto, in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.
Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva