Art. 112 c.d.s. — Modifiche dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2003 al 30 giugno 2003. Leggi il testo vigente →
Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformita' rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, ne' alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o piu' caratteristiche oppure uno o piu' dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonche' con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 68,25 a € 275,10)), salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 4
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Testo vigente dal 14 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 · versione 76 su Normattiva