Art. 116 c.d.s.
Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore)
Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
- a)AM:
- 1)ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- 2)veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
- 3)quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 113 121 125
- b)A1:
- 1)motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- 2)tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 113 121
Gli interventi su questo articolo(25)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204
12Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine del 1 luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, e' prorogato al 30 giugno 1995".
D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11
15Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Testo vigente dal 6 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 234 su Normattiva