Art. 127 c.d.s.Permesso provvisorio di guida

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In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di un mese. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. ((Trascorso un mese)) senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto del luogo di residenza.

Testo vigente dal 3 marzo 1994 al 11 aprile 1995 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art127 · fonte su Normattiva