Art. 128 c.d.s. — Revisione della patente di guida
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((Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.)) 15 Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11
15Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.
Testo vigente dal 11 aprile 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 20 su Normattiva