Art. 132 c.d.s.Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia

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Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali ((o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331)), se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' che verranno stabilite nel regolamento. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Testo vigente dal 30 agosto 1993 al 24 gennaio 1995 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art132 · fonte su Normattiva