Art. 137 c.d.s.Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

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I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 11 aprile 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art137 · fonte su Normattiva