Art. 14 c.d.s.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
- a)alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
- b)al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c)alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
- a)al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
- b)alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. ((2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi', in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche' realizzati in conformita' ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza)) Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Testo vigente dal 7 novembre 1998, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva