Art. 15 c.d.s.
Atti vietati
Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
- a)danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b)danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c)impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d)impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e)far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f)((fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;))
- f-bis)((fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;))
- g)apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h)scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i)gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124
Gli interventi su questo articolo(12)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
Testo vigente dal 9 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 254 su Normattiva