Art. 169 c.d.s.Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

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In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di eta' inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali ((domestici)) in numero superiore a ((uno)) e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici ((...)), anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Chiunque guida veicoli ((...)) destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. ((Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente)) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola ((le altre disposizioni di cui al presente articolo)) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Testo vigente dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

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1992oggi
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  7. 14 gennaio 200915 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 aprile 200614 gennaio 2007per 9 mesi
  10. 14 gennaio 200514 aprile 2006per un anno
  11. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  12. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  13. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  14. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  15. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  16. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  19. 9 febbraio 19931 ottobre 1993per 8 mesi
  20. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art169 · fonte su Normattiva