Art. 180 c.d.s.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida
Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
- a)la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 102
- b)la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; 102
- c)l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento;
- d)il certificato di assicurazione obbligatoria. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facolta' di acquisto in leasing, la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. 98 Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da € 26 a € 102. 19 29 43 52 64 80 89 101 114
Gli interventi su questo articolo(15)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
Testo vigente dal 10 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 226 su Normattiva