Art. 193 c.d.s. — Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 1.175.000 a L. 4.700.000)). 19 La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Testo vigente dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999 · versione 32 su Normattiva