Art. 197 c.d.s. — Concorso di persone nella violazione
Quando piu' persone concorrono in una violazione, per la quale e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Testo vigente dal 18 maggio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva