Art. 466 c.p.
Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati
[1]Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
[2]((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.)) 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492
17Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati". Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva