Art. 200 c.d.s. — Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
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La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 13 agosto 2010 · versione 0 su Normattiva