Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode del mezzo - Applicazione automatica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 047002).
È dichiarata manifestamente inammissibile, perché priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Forlì in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 213, comma 8, cod. strada, modificato dall’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui prevede la sanzione accessoria automatica della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a sequestro. La sentenza n. 246 del 2022, pubblicata due giorni prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579).
Sanzioni amministrative - In genere - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita - Applicabilità alla generalità delle sanzioni amministrative (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma del Codice della strada che prevede l'applicazione automatica, anziché discrezionale, della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato). (Classif. 232001).
Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita deve trovare applicazione con riferimento alla generalità delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 115/2019 ). (Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 23- bis del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. La disposizione censurata dal Giudice di pace di Sondrio e dal Tribunale di Padova, sez. seconda civile, nel prevedere l'applicazione automatica della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, vìola l'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa all'illecito commesso. Tale automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. È rimesso alla discrezionalità del legislatore affinare la flessibilità di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilità alla guida secondo la gravità del fatto). ( Precedenti: S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794 ).
Circolazione stradale - Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo - Carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione - Incertezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo , carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza e incertezza del petitum - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Brindisi, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo. L'ordinanza di rimessione non contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca dell'autovettura, in tal modo impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è carente anche in punto di non manifesta infondatezza della questione e, nel richiedere un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell'illecito amministrativo di cui alla disposizione censurata, non chiarisce neppure se si invochi senz'altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l'automatismo della sua applicazione. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo , impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione sollevata, è causa di manifesta inammissibilità della stessa. ( Precedenti citati: ordinanze n. 92 del 2019, n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ). La giurisprudenza costituzionale richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità della questione proposta. ( Precedenti citati: ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 31 del 2011 ).
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 dello stesso d.lgs., o per commettere un reato. L'ordinanza di rimessione presenta carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine alla sanzione amministrativa oggetto di opposizione, sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, tali da precludere la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente e da impedire, pertanto, lo scrutinio nel merito delle questioni
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo - Sopravvenuta modificazione legislativa - Ininfluenza ratione temporis sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Rigetto della richiesta di restituzione atti formulata dalla difesa erariale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al remittente in relazione alle modifiche apportate all'art. 213, comma 2- sexies , tenuto conto che, considerata l'epoca dell'infrazione, la norma de qua continua, ratione temporis , ad applicarsi nel testo originario.
Riguarda ancheart. 171 Codice della stradaart. 3 d.l. 151/2003art. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai responsabili di illeciti di pari o maggiore gravità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Infatti, in merito alla denunciata disparità di trattamento, almeno in una delle ipotesi evocate quale tertium - artt. 186 e 187 del codice della strada - la confisca è contemplata (confisca di ciclomotore usato per commettere un reato); inoltre, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente l'infrazione dell'inosservanza dell'obbligo del casco risponde alla necessità di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote. -Sulla necessità di prevenire i rischi legati alla circolazione di veicoli a due ruote v., citate, sentenza n. 345/2007 e ordinanza n. 125/2008.
Riguarda ancheart. 171 Codice della stradaart. 3 d.l. 151/2003art. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà e dei principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 213, comma 2- sexies, (introdotto dall'art. 5 -bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), 170 e 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Invero, nelle more del giudizio, i commi 167, 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2- sexies del codice della strada, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
sentenza 40/2008massima n. 32130 Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005art. 171 Codice della stradaart. 170 Codice della strada
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - 'Jus superveniens' più favorevole - Questioni sollevate sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza delle questioni proposte.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, sono rilevanti, ancorché la disposizione censurata sia stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come risultante dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in quanto i rimettenti muovono dal corretto e adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al loro esame facendo applicazione del testo originario della norma suddetta.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative - Evocazione di parametro inconferente, in quanto riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza delle questioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, in quanto l'evocato parametro costituzionale si riferisce esclusivamente alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative - Sulla non riferibilità dei principi di cui all'art. 27 alle sanzioni amministrative, v., citata, ordinanza n. 434/2007.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del «diritto fondamentale di eguaglianza» - Lamentata incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Censure prive di autonomo rilievo, scrutinabili unitamente alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, le censure formulate con riguardo agli artt. 2 e 42 della Costituzione non hanno un autonomo rilievo rispetto a quelle proposte ai sensi dell'art. 3 Cost., con le quali vanno pertanto esaminate, in quanto l'art. 2 è evocato per dedurre la violazione del «diritto fondamentale all'eguaglianza», mentre, attraverso l'art. 42, evocato con riferimento all'enorme sacrificio del diritto di proprietà sul veicolo, si censura la norma impugnata per avere questa previsto una misura non conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita lesione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo. Premesso che la valutazione di congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, oltre che di quella pecuniaria, l'inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo e altre infrazioni volte a prevenire i rischi specifici derivanti da quegli incidenti nei quali risultino coinvolti veicoli a due ruote, è sorretta da una adeguata ragione giustificatrice, in quanto diretta ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, dovendosi superare anche i dubbi prospettati con riferimento alle ipotizzate disparità di trattamento tra le infrazioni suddette ed altre aventi anch'esse la finalità di tutelare l'incolumità individuale. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla congruità delle sanzioni e sui limiti dello scrutinio di costituzionalità della relativa scelta, v., citate, sentenza n. 345 del 2007, nonché ordinanze nn. 401/2005, 45 e 169/2006. - Sul regime sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, v., citata, sentenza n. 180/1994.
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Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita irragionevole incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, in quanto, prevedendo la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, farebbe gravare la sanzione della confisca anche sul proprietario del mezzo che non sia il responsabile dell'infrazione stradale. La responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, infatti, nel sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, un principio di ordine generale, destinato ad operare in riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle accessorie, salvo che queste ultime non presentino contenuto «afflittivo personale», evenienza che non si verifica nel caso di specie, posto che la confisca mantiene i suoi effetti in un ambito meramente patrimoniale (sent. n. 27 del 2005; ordd. nn. 33 del 2001, 319, 323 del 2002) (5). - Sul fondamento della responsabilità del proprietario del veicolo per infrazioni commesse da altro soggetto, v., citate, ordinanze nn. 33/2001, 319 e 323/2002. - Sull'impossibilità di estendere al proprietario sanzioni di tipo personale, v., citata, sentenza n. 27/2005.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Intervenute modificazioni della norma censurata anteriormente alle ordinanze di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 27 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Le questioni sono infatti state sollevate successivamente alle modifiche, recate al testo della norma censurata, dal comma 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e i rimettenti non hanno affrontato il problema della incidenza di tale sopravvenienza normativa rispetto ai giudizi principali, e non hanno quindi svolto alcuna motivazione sulla perdurante rilevanza delle questioni stesse. - Sulla omessa motivazione delle ragioni della perdurante applicazione di una disposizione modificata o abrogata prima della proposizione dell'incidente di costituzionalità, v., citata, ordinanza n. 310/2007.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Omessa descrizione della fattispecie ed omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Sussistono, infatti, nelle ordinanze di rimessione, gravissime lacune sia quanto alla descrizione della fattispecie, sia quanto alla motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni stesse. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni concernenti la medesima disposizione per carenze delle ordinanze di rimessione, v., citata, ordinanza n. 243/2007.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Sopravvenuta modificazione della norma censurata e del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , n. 2, decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato in riferimento agli artt. 3, 27 e 42, Cost., "nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171" del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Infatti nelle more del giudizio il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3 e 213, comma 2- sexies , decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato sostituito rispettivamente dai commi 167, 168 e 169 dell'art. 2, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sicché alla luce del mutato quadro normativo si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata incidenza sul diritto di difesa del proprietario non trasgressore e lesione della tutela costituzionalmente garantita ai privati contro gli atti della pubblica amministrazione - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 censurato, in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato». - V., in termini, ordinanze n. 243/2007 e n. 126/2008.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Successiva modificazione della norma censurata - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio 'a quo' del più favorevole 'jus superveniens' - Motivazione adeguata - Rilevanza delle questioni proposte.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, sono rilevanti, atteso che il giudice a quo muove dal corretto (ed adeguatamente motivato) presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione della norma suddetta nel suo testo originario.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative e del «diritto fondamentale di eguaglianza» - Lamentata incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Asserita lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate manifestamente infondate. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 434/2007 e n. 125/2008.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Lamentata previsione di una sanzione in misura fissa - Sussistenza di ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione delle sanzioni - Manifesta infondatezza della questione.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, ben potendo le medesime «essere stabilite anche in misura fissa». - Sulle sanzioni in misura fissa, v. le citate ordinanze nn. 136, 172 e 323/2002, n. 1/2003.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede - nel testo modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 - che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne». Questione pressoché identica è stata già dichiarata non fondata e non sono prospettati argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati. - Sulla identica questione, v., citata, sentenza n. 345 del 2007.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005art. 2 d.l. 262/2006art. 1 legge 286/2006