Art. 22 c.d.s.
Accessi e diramazioni
Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle prescrizioni di cui al presente titolo. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gia' esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario puo' negare l'autorizzazione di cui al comma 1. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale. Il regolamento indica le modalita' di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidita' per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando piu' proprieta', comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonche' le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonche' lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145
Gli interventi su questo articolo(13)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
Testo vigente dal 15 gennaio 2021, tuttora in vigore · versione 222 su Normattiva