Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopraggiunte pronunce di illegittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti (nel caso di specie: restituzione degli atti relativi alle questioni aventi ad oggetto norma del codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida). (Classif. 111011).
A fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale, spetta al giudice rimettente valutarne in concreto l’incidenza, sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti: O. 184/2020 - mass. 43308; O. 183/2020 - mass. 43344; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019).(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani e agli artt. 47 e 49, comma 3, CDFUE – dell’art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, così come stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d, della legge n. 120 del 2010. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente risulta modificato dalla sentenza n. 163 del 2022, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ravvisandone l’irragionevolezza nei limiti dei casi regolati dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis, cui invece – per quanto si evince dall’ordinanza – è riconducibile la fattispecie oggetto del giudizio a quo).
Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Possibilità che il prefetto ne disponga la riduzione alla metà in caso di esito positivo della messa alla prova - Omessa previsione - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 047002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione, per esito positivo della messa alla prova, del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b ) e c ), del medesimo d.lgs., il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Pur considerata la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la norma censurata dal Giudice di pace di Forlì è manifestamente irragionevole considerato che invece il giudice può operare tale riduzione, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se dal reato non sia derivato un incidente (art. 186, comma 9- bis , cod. strada). Ciò nonostante, la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto - consistendo entrambe in attività non retribuita in favore della collettività -, il medesimo effetto estintivo del reato e il fatto che la messa alla prova costituisca, peraltro, misura più articolata ed impegnativa dell'altra, comportando anche condotte riparatrici dell'imputato e il suo affidamento al servizio sociale. ( Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 134/2017 - mass. 41295; S. 236/2016 - mass. 39110 ).
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE E DELLA MISURA PREFETTIZIA PROVVISORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - LAMENTATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 32, 97 E 102 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma e 187, quarto comma nonche' 223, terzo comma, e 224, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto per cio' che concerne la prima questione (indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, cagionata da mancata previsione dell'obbligo dell'uso dell'etilometro), gli articoli impugnati non risultano pertinenti, mentre, relativamente alla seconda (applicabilita' della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente, nonche' della relativa sanzione amministrativa accessoria, anche in caso di sospensione condizionale della pena), non sussiste nessuna motivazione circa la rilevanza ne' indicazione circa la fattispecie di causa. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 223 Codice della stradaart. 186 Codice della stradaart. 187 Codice della strada