Art. 233 c.d.s. — Norme transitorie relative al titolo I
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La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva