Art. 237 c.d.s. — Norme transitorie relative al titolo V
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva