Art. 24 c.d.s.Pertinenze delle strade

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalita' fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorita' pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila)). Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila)). La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Testo vigente dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022oggiper 4 anniin vigore
  2. 16 giugno 20226 agosto 2022per un mese
  3. 15 gennaio 202116 giugno 2022per un anno
  4. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  5. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  8. 25 marzo 201215 gennaio 2013per 10 mesi
  9. 15 gennaio 201125 marzo 2012per un anno
  10. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  12. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  14. 14 gennaio 200314 gennaio 2005per 2 anni
  15. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  16. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  18. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  21. 18 maggio 19921 ottobre 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art24 · fonte su Normattiva