Art. 25 c.d.s.Attraversamenti ed uso della sede stradale

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Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di pertinenza della strada. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di cui all'art. 26. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 779 a € 3.119)). 19 29 43 52 64 80 89 Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 389 a € 1.559)). 19 29 43 52 64 80 89 La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Testo vigente dal 14 gennaio 2009 al 15 gennaio 2011 · versione 129 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024oggiper un annoin vigore
  2. 10 novembre 202114 dicembre 2024per 3 anni
  3. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  4. 15 settembre 202015 gennaio 2021per 4 mesi
  5. 17 luglio 202015 settembre 2020per 2 mesi
  6. 13 gennaio 201917 luglio 2020per un anno
  7. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  8. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  9. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  10. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  11. 14 gennaio 200915 gennaio 2011per 2 anni
  12. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  14. 14 gennaio 200314 gennaio 2005per 2 anni
  15. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  16. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  18. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  20. 18 maggio 199224 gennaio 1995per 3 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art25 · fonte su Normattiva