Art. 26 c.d.s.Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

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Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle relative convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformita' alle relative convenzioni. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di ((centri)) abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

Testo vigente dal 1 ottobre 1993 al 30 giugno 2003 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art26 · fonte su Normattiva