Art. 28 c.d.s.Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi dI fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della' strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Qualora per le esigenze della viabilita' si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 la spesa relativa e' a carico del concessionario e i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dall'ente proprietario della strada a pena dell'esecuzione d'ufficio; a questa procede l'ente proprietario della strada, addebitando al concessionario le spese sostenute. In caso di ritardo il concessionario e' tenuto a risarcire i danni derivati dal ritardo e a corrispondere le eventuali penali fissate dall'ente stesso.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art28 · fonte su Normattiva