Art. 28 c.d.s. — Obblighi dei concessionari di determinati servizi
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I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi dI fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della' strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Qualora per le esigenze della viabilita' si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 la spesa relativa e' a carico del concessionario e i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dall'ente proprietario della strada a pena dell'esecuzione d'ufficio; a questa procede l'ente proprietario della strada, addebitando al concessionario le spese sostenute. In caso di ritardo il concessionario e' tenuto a risarcire i danni derivati dal ritardo e a corrispondere le eventuali penali fissate dall'ente stesso.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva