Art. 34-bis c.d.s.
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1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000
Testo vigente dal 8 agosto 2009 al 13 agosto 2010 · versione 134 su Normattiva