Art. 39 c.d.s.
Segnali verticali
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
- A)segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
- B)segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
- a)segnali di precedenza;
- b)segnali di divieto;
- c)segnali di obbligo;
- C)segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
- a)segnali di preavviso;
- b)segnali di direzione;
- c)segnali di conferma;
- d)segnali di identificazione strade;
- e)segnali di itinerario;
- f)segnali di localita' e centro abitato;
- g)segnali di nome strada;
- h)segnali turistici e di territorio;
- i)altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
- l)altri segnali che indicano installazioni o servizi. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalita' di impiego e di apposizione. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.
Testo vigente dal 18 maggio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva